Articolo1 - Costituzione
E’ costituita una Associazione ai sensi degli articoli 36 e
seguenti del Codice Civile, senza scopo di lucro, denominata ASSOCIAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE.
L’Associazione è retta dal presente statuto e dall’eventuale
regolamento.
Articolo 2 - Sede
La sede legale è presso la sede dell’0rdine dei Dottori Commercialisti
di Venezia, mentre la sede operativa è presso il Segretario.
Articolo 3 - Durata
L’Associazione è duratura fino al 31-12-2020.
Articolo 4 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario inizia il 1 agosto e termina il 31 luglio
dell’anno successivo.
Articolo 5 - Associati
Sono ammessi a far parte dell’Associazione gli Ordini dei Dottori
Commercialisti di Veneto, Trentino - Alto Adige e Friuli - Venezia Giulia
(Tre Venezie), i Dottori Commercialisti iscritti agli Albi tenuti dai
predetti Ordini e i tirocinanti Dottori Commercialisti iscritti ai Registri
dei Praticanti tenuti dagli Ordini medesimi che abbiano versato il
contributo associativo annuale.
Il Consiglio Direttivo potrà altresì accettare le iscrizioni di Dottori
Commercialisti e di tirocinanti Dottori Commercialisti iscritti
rispettivamente agli Albi e ai Registri dei Praticanti tenuti da Ordini non
facenti parte dell’ambito territoriale delle Tre Venezie, previa motivata
richiesta e versamento del contributo associativo annuale.
Articolo 6 – Decadenza, recesso ed esclusione
dall’Associazione
La decadenza da associato avviene automaticamente con il mancato
versamento del contributo associativo annuale nei termini fissati dal
Consiglio Direttivo.
Il recesso, l’esclusione ed altri casi di decadenza dall’Associazione sono
disciplinati dall’art. 24 del c.c. e dal regolamento interno di cui al
successivo articolo 17.
Articolo 7 - Scopi dell’Associazione
L’Associazione ha lo scopo di attuare, senza finalità di lucro,
iniziative culturali, scientifiche e ricreative a favore degli associati.
Per il raggiungimento di tali scopi l’Associazione potrà:
* organizzare eventi formativi e svolgere qualsiasi attività di carattere
formativo, culturale, editoriale; effettuare prestazioni di servizi, anche
via internet, nel comune interesse dei propri associati compresa
l’organizzazione di conferenze, videoconferenze, seminari, convegni di
studio;
* organizzare altre manifestazioni anche a carattere ricreativo e sportivo;
* compiere ogni altro negozio giuridico a tal fine necessario.
Articolo 8 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il
Segretario e il Collegio dei Probi Viri.
Articolo 9 - L’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti gli associati, delibera in sede
ordinaria e straordinaria ed è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo.
L’Assemblea ordinaria delibera sulla nomina del Consiglio Direttivo
dell’Associazione, sull’approvazione del bilancio consuntivo della gestione
associativa e su quanto il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile
giudizio, riterrà necessario sottoporre alla sua approvazione.
Essa è regolarmente costituita sia in sede ordinaria che straordinaria
qualunque sia il numero degli associati intervenuti a condizione che sia
presente almeno la maggioranza assoluta degli Ordini dei Dottori
Commercialisti associati. Ciascun associato può esprimere un voto che potrà
essere legittimamente dato anche per corrispondenza secondo le modalità
stabilite dal regolamento interno di cui al successivo art. 17 del presente
statuto.
Essa delibera in sede ordinaria a maggioranza assoluta dei voti validi senza
tenere conto degli astenuti e a condizione che consti per il computo della
maggioranza stessa il voto favorevole di almeno la metà degli Ordini dei
Dottori Commercialisti presenti.
In sede straordinaria e per la nomina del Consiglio Direttivo, del suo
Presidente e del suo Vice-Presidente delibera a maggioranza assoluta dei
voti validi senza tenere conto degli astenuti e a condizione che consti per
il computo della maggioranza stessa il voto favorevole di almeno i due terzi
degli Ordini dei Dottori Commercialisti associati. Resta fermo quanto
previsto al successivo comma 8.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del
Consiglio Direttivo, anche fuori dalla sede legale mediante invio agli
associati di lettera circolare e pubblicazione sul sito web
dell’associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l’adunanza, specificandone ordine del giorno, luogo, data e ora.
L’Assemblea straordinaria delibera tassativamente solo sulle modifiche al
presente statuto, sulla proroga e sullo scioglimento anticipato
dell’Associazione e su quanto il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile
giudizio, riterrà necessario sottoporre alla sua approvazione.
Per lo scioglimento anticipato dell’Associazione è necessario ai sensi
dell’art. 21 terzo comma c.c. il voto favorevole di almeno i tre quarti
degli associati.
Nelle assemblee ordinarie e straordinarie ciascun associato può farsi
rappresentare da altro associato mediante delega scritta conferita solo per
singole assemblee.
Non sono ammesse più di cinque deleghe per ogni associato.
Il Presidente del Consiglio Direttivo deve procedere alla convocazione delle
assemblee quando ne sia fatta richiesta:
* dal Consiglio Direttivo
* almeno un terzo degli Ordini dei Dottori Commercialisti associati
* da almeno un terzo degli associati
Le deliberazioni assembleari prese in conformità al presente statuto,
obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal
voto.
Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto al massimo da tanti
membri quanti sono gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie
(Veneto, Trentino - Alto Adige, Friuli - Venezia Giulia), nominati
dall’assemblea degli associati. Possono essere chiamati a far parte del
consiglio direttivo solo Dottori Commercialisti iscritti agli Ordini delle
Tre Venezie
Esso dura in carica due anni e rimane in carica sino alla nomina del nuovo
Consiglio Direttivo. Se nel corso dell’anno vengono a mancare, per
dimissioni o per altra causa, una o più componenti del Consiglio Direttivo,
gli altri provvedono a sostituirli. I componenti così nominati rimangono in
carica fino alla successiva assemblea.
Il Consiglio Direttivo è organo deliberativo per il raggiungimento degli
scopi statutari. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei
votanti.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Segretario senza diritto
di voto. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare altresì:
* i delegati, nominati dai singoli Ordini;
* gli eventuali componenti onorari nominati dall’Assemblea.
Articolo 11 - Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede le
assemblee, sovraintende all’attività dell’Associazione ed all’esecuzione
delle delibere degli organi associativi.
Articolo 12 - Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo
Il Vice - Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento dei
compiti di quest’ultimo e lo sostituisce in caso di impedimento o di
assenza.
Articolo 13 - Il Segretario e l’Ufficio di Segreteria
Il Segretario è scelto fra gli associati dal Consiglio Direttivo e
provvede, sotto la vigilanza di quest’ultimo, a quanto necessario per
l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione.
Il Segretario dura in carica due anni. Il Segretario potrà essere coadiuvato
da un Ufficio di Segreteria.
E’onere del Segretario, con l’eventuale ausilio dell’Ufficio di Segreteria,
aggiornare la contabilità dell’Associazione e predisporre il bilancio
preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Direttivo.
Articolo 14
Il Collegio dei Probi Viri è competente a giudicare su qualsivoglia
controversia che dovesse sorgere tra gli associati, o tra questi e gli
organi dell’Associazione, in relazione alla partecipazione all’Associazione
stessa ed all’applicazione del presente statuto.
Il Collegio dei Probi Viri è composto da 3 membri che eleggono il proprio
Presidente. Ne fanno parte di diritto gli ultimi 3 presidenti della
Conferenza dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie.
Il Collegio decide a maggioranza dei suoi componenti, entro 180 giorni dalla
presentazione al collegio della domanda con cui si chiede la risoluzione
della controversia. La decisione adottata dal Collegio nell’esercizio delle
sue competenze è vincolante per le parti in lite e non potrà essere oggetto
di impugnazione se non nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
Articolo 15
Alle spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi
dell’Associazione si provvede con il fondo comune costituito con il
contributo associativo annuale versato dagli associati nella misura e nei
termini fissati dal Consiglio Direttivo, con gli avanzi di gestione, con i
contributi e le liberalità che l’Associazione potrà altresì ricevere da
altri soggetti, persone od enti.
Articolo 16 – Scioglimento
Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal Codice
Civile, lo scioglimento è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà
alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di
scioglimento, il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto a finalità di
utilità generale.
Articolo 17 – Regolamento interno
Spetta all’assemblea ordinaria degli associati 1’emanazione di un
eventuale Regolamento interno contenente la disciplina che dovrà essere
rispettata dagli associati riguardante in particolare: le modalità per
l’ammissione, i criteri di esazione dei contributi, le scritture contabili
da tenere oltre a quelle obbligatorie,la decadenza, il recesso e
l’esclusione dall’Associazione.