IL NUOVO STATUTO
 dell'Associazione degli Ordini
dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie



L'ASSOCIAZIONE
Proroga all'unanimità fino al 31 dicembre 2020

S T A T U T O

Articolo1 - Costituzione

E’ costituita una Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, senza scopo di lucro, denominata ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE.
L’Associazione è retta dal presente statuto e dall’eventuale regolamento.

Articolo 2 - Sede
La sede legale è presso la sede dell’0rdine dei Dottori Commercialisti di Venezia, mentre la sede operativa è presso il Segretario.

Articolo 3 - Durata
L’Associazione è duratura fino al 31-12-2020.

Articolo 4 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario inizia il 1 agosto e termina il 31 luglio dell’anno successivo.

Articolo 5 - Associati
Sono ammessi a far parte dell’Associazione gli Ordini dei Dottori Commercialisti di Veneto, Trentino - Alto Adige e Friuli - Venezia Giulia (Tre Venezie), i Dottori Commercialisti iscritti agli Albi tenuti dai predetti Ordini e i tirocinanti Dottori Commercialisti iscritti ai Registri dei Praticanti tenuti dagli Ordini medesimi che abbiano versato il contributo associativo annuale.
Il Consiglio Direttivo potrà altresì accettare le iscrizioni di Dottori Commercialisti e di tirocinanti Dottori Commercialisti iscritti rispettivamente agli Albi e ai Registri dei Praticanti tenuti da Ordini non facenti parte dell’ambito territoriale delle Tre Venezie, previa motivata richiesta e versamento del contributo associativo annuale.

Articolo 6 – Decadenza, recesso ed esclusione dall’Associazione
La decadenza da associato avviene automaticamente con il mancato versamento del contributo associativo annuale nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
Il recesso, l’esclusione ed altri casi di decadenza dall’Associazione sono disciplinati dall’art. 24 del c.c. e dal regolamento interno di cui al successivo articolo 17.

Articolo 7 - Scopi dell’Associazione
L’Associazione ha lo scopo di attuare, senza finalità di lucro, iniziative culturali, scientifiche e ricreative a favore degli associati. Per il raggiungimento di tali scopi l’Associazione potrà:
* organizzare eventi formativi e svolgere qualsiasi attività di carattere formativo, culturale, editoriale; effettuare prestazioni di servizi, anche via internet, nel comune interesse dei propri associati compresa l’organizzazione di conferenze, videoconferenze, seminari, convegni di studio;
* organizzare altre manifestazioni anche a carattere ricreativo e sportivo;
* compiere ogni altro negozio giuridico a tal fine necessario.

Articolo 8 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Segretario e il Collegio dei Probi Viri.

Articolo 9 - L’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti gli associati, delibera in sede ordinaria e straordinaria ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria delibera sulla nomina del Consiglio Direttivo dell’Associazione, sull’approvazione del bilancio consuntivo della gestione associativa e su quanto il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, riterrà necessario sottoporre alla sua approvazione.
Essa è regolarmente costituita sia in sede ordinaria che straordinaria qualunque sia il numero degli associati intervenuti a condizione che sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Ordini dei Dottori Commercialisti associati. Ciascun associato può esprimere un voto che potrà essere legittimamente dato anche per corrispondenza secondo le modalità stabilite dal regolamento interno di cui al successivo art. 17 del presente statuto.
Essa delibera in sede ordinaria a maggioranza assoluta dei voti validi senza tenere conto degli astenuti e a condizione che consti per il computo della maggioranza stessa il voto favorevole di almeno la metà degli Ordini dei Dottori Commercialisti presenti.
In sede straordinaria e per la nomina del Consiglio Direttivo, del suo Presidente e del suo Vice-Presidente delibera a maggioranza assoluta dei voti validi senza tenere conto degli astenuti e a condizione che consti per il computo della maggioranza stessa il voto favorevole di almeno i due terzi degli Ordini dei Dottori Commercialisti associati. Resta fermo quanto previsto al successivo comma 8.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche fuori dalla sede legale mediante invio agli associati di lettera circolare e pubblicazione sul sito web dell’associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza, specificandone ordine del giorno, luogo, data e ora.
L’Assemblea straordinaria delibera tassativamente solo sulle modifiche al presente statuto, sulla proroga e sullo scioglimento anticipato dell’Associazione e su quanto il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, riterrà necessario sottoporre alla sua approvazione.
Per lo scioglimento anticipato dell’Associazione è necessario ai sensi dell’art. 21 terzo comma c.c. il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Nelle assemblee ordinarie e straordinarie ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta conferita solo per singole assemblee.
Non sono ammesse più di cinque deleghe per ogni associato.
Il Presidente del Consiglio Direttivo deve procedere alla convocazione delle assemblee quando ne sia fatta richiesta:
* dal Consiglio Direttivo
* almeno un terzo degli Ordini dei Dottori Commercialisti associati
* da almeno un terzo degli associati
Le deliberazioni assembleari prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto al massimo da tanti membri quanti sono gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie (Veneto, Trentino - Alto Adige, Friuli - Venezia Giulia), nominati dall’assemblea degli associati. Possono essere chiamati a far parte del consiglio direttivo solo Dottori Commercialisti iscritti agli Ordini delle Tre Venezie
Esso dura in carica due anni e rimane in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Se nel corso dell’anno vengono a mancare, per dimissioni o per altra causa, una o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli. I componenti così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea.
Il Consiglio Direttivo è organo deliberativo per il raggiungimento degli scopi statutari. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei votanti.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Segretario senza diritto di voto. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare altresì:
* i delegati, nominati dai singoli Ordini;
* gli eventuali componenti onorari nominati dall’Assemblea.

Articolo 11 - Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede le assemblee, sovraintende all’attività dell’Associazione ed all’esecuzione delle delibere degli organi associativi.

Articolo 12 - Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo
Il Vice - Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento dei compiti di quest’ultimo e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Articolo 13 - Il Segretario e l’Ufficio di Segreteria
Il Segretario è scelto fra gli associati dal Consiglio Direttivo e provvede, sotto la vigilanza di quest’ultimo, a quanto necessario per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione.
Il Segretario dura in carica due anni. Il Segretario potrà essere coadiuvato da un Ufficio di Segreteria.
E’onere del Segretario, con l’eventuale ausilio dell’Ufficio di Segreteria, aggiornare la contabilità dell’Associazione e predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 14
Il Collegio dei Probi Viri è competente a giudicare su qualsivoglia controversia che dovesse sorgere tra gli associati, o tra questi e gli organi dell’Associazione, in relazione alla partecipazione all’Associazione stessa ed all’applicazione del presente statuto.
Il Collegio dei Probi Viri è composto da 3 membri che eleggono il proprio Presidente. Ne fanno parte di diritto gli ultimi 3 presidenti della Conferenza dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie.
Il Collegio decide a maggioranza dei suoi componenti, entro 180 giorni dalla presentazione al collegio della domanda con cui si chiede la risoluzione della controversia. La decisione adottata dal Collegio nell’esercizio delle sue competenze è vincolante per le parti in lite e non potrà essere oggetto di impugnazione se non nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

Articolo 15
Alle spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione si provvede con il fondo comune costituito con il contributo associativo annuale versato dagli associati nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, con gli avanzi di gestione, con i contributi e le liberalità che l’Associazione potrà altresì ricevere da altri soggetti, persone od enti.

Articolo 16 – Scioglimento
Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto a finalità di utilità generale.

Articolo 17 – Regolamento interno
Spetta all’assemblea ordinaria degli associati 1’emanazione di un eventuale Regolamento interno contenente la disciplina che dovrà essere rispettata dagli associati riguardante in particolare: le modalità per l’ammissione, i criteri di esazione dei contributi, le scritture contabili da tenere oltre a quelle obbligatorie,la decadenza, il recesso e l’esclusione dall’Associazione.

Torna all'inizio